Art. 1.
(Forma della società tra professionisti).

      1. Gli iscritti agli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire, tra loro, società per lo svolgimento in comune dell'attività professionale cui sono abilitati.
      2. Le società di cui al comma 1 sono regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme sulle società semplici, nonché dalle discipline vigenti per le professioni intellettuali interessate, in quanto compatibili.